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Allestimento delle cassette del pronto soccorso aziendale

Riportiamo in questo post i contenuti minimi, e gli estremi legislativi, della CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO e del PACCHETTO DI MEDICAZIONE di cui le singole aziende, a seconda della classificazione in A,B, C, devono essere dotate ai sensi del DM 15 luglio 2003 n. 388 (articolo 45 del D.Lgs. 81/08), in vigore dal 3 agosto 2004.

Aziende del Gruppo A -Aziende della seguente tipologia: centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, estrazioni di minerali, lavori in sotterranei, fabbriche di esplosivi, polveri e munizioni. -Aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico superiore a 4. -Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura. Aziende del Gruppo B -Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Aziende del Gruppo C -Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Secondo quanto stabilito dal decreto 388 03 le aziende del gruppo A e B devo essere organizzare il pronto soccorso in modo che ogni luogo di lavoro abbia la propria cassetta pronto soccorso in luogo facilmente accessibile e ben segnalata. Deve essere sempre presente un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il Servizio di Emergenza Sanitario Nazionale.

Le aziende del gruppo C devono organizzare il primo soccorso garantendo un pacchetto di medicazione tenuto presso ciascun luogo di lavoro, facilmente accessibile e ben segnalato. Inoltre, deve essere sempre presente un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il Servizio di Emergenza Sanitario Nazionale.

Andiamo ora ad analizzare il contenuto cassette pronto soccorso:

Aziende del Gruppo A e B cassetta pronto soccorso contenuto:

- Guanti sterili monouso (5 paia) - Visiera paraschizzi - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) - Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3) - Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (10) - Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (2) - Teli sterili monouso (2) - Pinzette da medicazione sterili monouso (2) - Confezione di rete elastica di misura media (1) - Confezione di cotone idrofilo (1) - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2) - Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2) - Un paio di forbici - Lacci emostatici (3) - Ghiaccio pronto uso (2) - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) - Termometro - Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Aziende del gruppo C cassetta primo soccorso contenuto (in questo caso viene anche chiamata pacchetto di medicazione)

- Guanti sterili monouso (2 paia) - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125ml (1) - Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 250 ml (1) - Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (1) - Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (3) - Pinzette da medicazione sterili monouso (1) - Confezione di cotone idrofilo (1) - Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1) - Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1) - Rotolo do benda orlata alta 10 cm (1) - Un paio di forbici - Un laccio emostatico - Ghiaccio pronto uso (1) - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) - Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Le cassette di pronto soccorso non sono necessarie solamente nei locali aziendali ma è necessario utilizzare anche la cassetta pronto soccorso per auto. All’interno dei veicoli aziendali la cassetta di primo soccorso deve avere lo stesso contenuto delle cassette primo soccorso per aziende del gruppo C. E’ bene che il contenitore della cassetta pronto soccorso per i veicoli aziendali abbia un contenitore morbido per attutire meglio gli urti duranti gli spostamenti del veicolo.

Per chiarezza riportiamo gli articoli del D.Lgs 81/08 sopracitati.

Articolo 45 - Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni

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